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Circolare 16

Richiesta e fruizione dei permessi – Legge 104/92 e D.Lgs. 105/2022

Richiesta e fruizione permessi legge 10492 Dlgs 105 2022

Utente Redazione I.C. Andrea Camilleri

da Redazione I.c. Andrea Camilleri

Si informa il personale scolastico che, ai fini dell’attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro, il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità nell’ambito dei permessi di cui alla Legge 104/92 e del congedo straordinario. Le modifiche riguardano i soggetti che possono fare domanda e fruire delle tutele per l’assistenza alle persone con disabilità grave.

Novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022

Il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto previsto
dall’articolo 33 della Legge 104/92, eliminando il principio
del referente unico dell’assistenza.

Come evidenziato dall’INPS con il messaggio n. 3096 del
5 agosto 2022, nel sistema previgente il diritto ai permessi
previsti dalla Legge 104/92 era riconosciuto a un solo lavoratore
dipendente.

Dal 13 agosto 2022 le regole sono state modificate in senso
estensivo. Nel rispetto del limite complessivo dei tre giorni,
i permessi per l’assistenza alla stessa persona con disabilità
grave possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti
tra gli aventi diritto, che potranno beneficiarne alternativamente.

Soggetti aventi diritto ai permessi

Secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, i permessi
retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

  • alle persone con disabilità in situazione di gravità;
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona
    con disabilità in situazione di gravità;
  • al coniuge della persona con disabilità in situazione
    di gravità;
  • ai parenti o affini entro il secondo grado della persona
    con disabilità in situazione di gravità.

I soggetti sopra indicati possono usufruire alternativamente
dei permessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Congedo straordinario

Le nuove disposizioni sui permessi previsti dalla Legge 104/92
si affiancano a quelle relative al congedo straordinario,
anch’esso modificato dal D.Lgs. n. 105/2022.

Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022,
allegato alla presente circolare, le principali novità
sono le seguenti:

  • il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36,
    della Legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti
    individuati prioritariamente dal legislatore ai fini
    della concessione del congedo, in via alternativa e
    al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
  • il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza,
    qualora normativamente prevista, sia stata instaurata
    successivamente alla richiesta di congedo.

Ordine di priorità

Dal 13 agosto 2022 è stata estesa la platea dei soggetti che
possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente
ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente
    o il convivente di fatto della persona con disabilità in
    situazione di gravità;
  2. in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie
    invalidanti dei soggetti sopra indicati, il padre o la madre,
    anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità
    in situazione di gravità;
  3. uno dei figli conviventi della persona con disabilità
    in situazione di gravità, qualora anche i genitori siano
    deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi della persona
    con disabilità in situazione di gravità, qualora anche
    genitori e figli conviventi siano mancanti, deceduti o
    affetti da patologie invalidanti;
  5. parenti o affini entro il terzo grado conviventi con la
    persona con disabilità, qualora anche i genitori, i figli
    conviventi e i fratelli o le sorelle conviventi siano
    mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter fruire del congedo straordinario non è quindi
necessario che la convivenza sussista già al momento della
presentazione della domanda. È possibile instaurarla
successivamente, purché sia garantita per tutto il periodo
di fruizione del congedo.

In tale caso gli interessati dovranno rilasciare
un’autocertificazione dalla quale risulti l’impegno a instaurare
la convivenza con il familiare con disabilità in situazione
di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto
e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Rinnovo della documentazione per l’a.s. 2026/2027

Poiché la fruizione dei giorni di permesso è soggetta a
particolari condizioni dell’intero nucleo familiare, che
possono variare nel tempo, è necessario che il personale
interessato rinnovi almeno annualmente la documentazione
richiesta.

Per l’anno scolastico 2026/2027 la documentazione
deve essere rinnovata entro il 12 settembre 2026.

Documentazione da presentare

In sede di richiesta dei benefici previsti dai commi 2 e 3
dell’articolo 33 della Legge n. 104/92 deve essere prodotta
annualmente la dichiarazione autocertificata del lavoratore,
sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale si attesti:

  • l’esistenza in vita della persona con disabilità per
    l’assistenza della quale sono stati concessi i benefici;
  • il legame di parentela;
  • che la persona con disabilità non sia ricoverata
    a tempo pieno;
  • che la certificazione sanitaria non sia scaduta e
    non abbia subito modifiche.

Coloro che hanno già fruito dei benefici nel precedente
anno scolastico e che si trovano in una situazione invariata
possono autocertificare il diritto al beneficio, purché il
giudizio di gravità della situazione di handicap rilasciato
dalla Commissione ASL sia irreversibile.

Il personale che ha già prodotto la documentazione richiesta
all’avvio del corrente anno scolastico è esentato dal
ripresentarla.

Programmazione mensile dei permessi

Al fine di favorire un’efficiente programmazione delle
sostituzioni del personale assente, si richiamano alcuni
riferimenti che disciplinano la fruizione dei permessi.

Come previsto dalla Circolare INPS n. 45 del 1° marzo 2011,
dalla Circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica e dagli Interpelli n. 1/2012 e n. 31/2010
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della
struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese,
la modalità di fruizione dei permessi e la relativa
programmazione.

In considerazione dell’inizio del nuovo anno scolastico,
il personale docente e ATA è invitato a fornire la
pianificazione mensile della fruizione dei permessi.

Nel corso dell’anno scolastico la comunicazione dovrà essere
inoltrata entro il giorno 25 del mese precedente
a quello nel quale si intende usufruire dei permessi,
al fine di evitare compromissioni nel funzionamento
dell’organizzazione scolastica.

In presenza di situazioni di urgenza sarà comunque possibile
modificare il piano mensile.

Chi non abbia necessità di utilizzare i permessi in un
determinato mese non dovrà presentare alcuna richiesta.

Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta deve essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica

agic85800g@istruzione.it
,
utilizzando l’apposita modulistica presente sul sito
dell’Istituto.

Indicazioni per il personale docente e ATA

  • Personale ATA:
    ove ne ricorrano le condizioni, può fruire dei tre giorni
    di permesso anche a ore, nel limite massimo di
    18 ore mensili.
  • Personale docente:
    secondo quanto previsto dal CCNL, è tenuto a fruire
    dei permessi, per quanto possibile, in giornate non
    ricorrenti, al fine di evitare di coinvolgere sempre
    le stesse classi.

Allegati