La circolare n. 74 del 5 ottobre 2026 comunica al personale scolastico le indicazioni operative sul consenso informato preventivo per le attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa che trattano temi attinenti alla sessualità.
Destinatari
Docenti della scuola secondaria di primo grado e, per conoscenza, tutti i docenti dell’Istituto, la Direttrice dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e il personale ATA.
Indicazioni per i docenti
Prima di programmare o avviare le attività interessate, i docenti devono darne comunicazione preventiva alla Dirigenza, trasmettendo:
- titolo e descrizione dell’attività;
- finalità e obiettivi educativi e formativi;
- contenuti, argomenti e temi da trattare;
- modalità, tempi e luogo di svolgimento;
- materiali didattici da utilizzare;
- eventuali esperti o soggetti esterni coinvolti, con i relativi titoli e competenze.
La Dirigenza verificherà la natura dell’attività e curerà gli adempimenti conseguenti.
Consenso delle famiglie
Nei casi indicati nella circolare, la partecipazione degli alunni è subordinata al consenso informato preventivo, espresso per iscritto dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
La richiesta di consenso deve essere effettuata entro il settimo giorno antecedente allo svolgimento dell’attività. I materiali didattici devono essere messi a disposizione delle famiglie prima della richiesta o contestualmente ad essa.
Durante le attività che coinvolgono alunni minorenni deve essere sempre garantita la presenza di un docente dell’Istituto.
Attività curricolari ed esperti esterni
La circolare precisa che il consenso descritto non riguarda gli ordinari obiettivi curricolari richiamati nel documento, compresi gli apprendimenti di Scienze indicati e le attività curricolari di educazione al rispetto, alle relazioni responsabili e al contrasto della violenza e delle discriminazioni.
Il coinvolgimento di esperti esterni richiede la preventiva verifica e autorizzazione della Dirigenza e gli adempimenti di competenza degli organi collegiali. I docenti non possono assumere autonomamente accordi definitivi.
Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, il documento richiama specifiche disposizioni sulle attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa relative alla sessualità, fatti salvi gli apprendimenti curricolari e le attività educative previsti.
Allegato
Per le disposizioni complete, consultare il documento allegato:
da Redazione I.c. Andrea Camilleri